Descrizione
A decorrere dalle ore 14,00 del 01 agosto 2026 alle ore 24,00 del 02 agosto 2026 su tutto il territorio i seguenti divieti ed obblighi:
DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E SOMMINISTRAZIONE IN VETRO: È vietata la vendita per asporto e la somministrazione di qualsiasi bevanda (alcolica ed analcolica) in bottiglie, bicchieri e altri contenitori di vetro.
MODALITÀ CONSENTITE PER ASPORTO E SOMMINISTRAZIONE: È consentita la vendita per asporto e la somministrazione di bevande esclusivamente mediante mescita in bicchieri di carta o altro materiale monouso consentito dalla normativa vigente, oppure mediante consegna di bottiglie o contenitori in materiale diverso dal vetro (es. plastica, alluminio), rigorosamente privi del relativo tappo di chiusura ed in conformità alla normativa igienicosanitaria e ambientale vigente. Gli esercenti sono tenuti a vigilare con la massima diligenza affinché i contenitori in vetro non vengano trasportati fuori dalle aree esterne pertinenziali o dal locale e vengano prontamente rimossi al termine della consumazione.
DISCIPLINA DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI H24: I gestori dei distributori automatici "H24" situati nell'area sopra delimitata non potranno erogare bevande in contenitori di vetro. L'erogazione è consentita esclusivamente per contenitori in materiale diverso dal vetro. Qualora l'impianto automatico non permetta la disattivazione o l'esclusione selettiva dei soli prodotti in vetro, l'erogatore dovrà essere temporaneamente disattivato o spento per tutta la durata dell'efficacia della presente ordinanza.
DIVIETO DI CONSUMO E ABBANDONO SU SUOLO PUBBLICO: È fatto divieto a chiunque di introdurre, detenere, consumare su area pubblica o aperta al pubblico o abbandonare al suolo bevande in contenitori di vetro.
OBBLIGO DI INFORMAZIONE AL PUBBLICO: È fatto obbligo a tutti i titolari dei locali, degli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione interessati, nonché ai gestori dei distributori H24, di affiggere all'ingresso ed all'interno dell'esercizio un cartello ben visibile riportante le disposizioni e i divieti previsti dalla presente ordinanza.
SANZIONI: Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni previste da leggi o regolamenti di settore, l'inadempimento agli obblighi ed ai divieti stabiliti dalla presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da€ 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000. Per l'accertamento e la contestazione delle violazioni si applicano le procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.